Nuovi Voucher al via: ecco come funziona il contratto di prestazione occasionale
Il Libretto di famiglia (vedi come funziona) e il Contratto di prestazione occasionale sostituiranno i vecchi sistemi di pagamento: il Libretto famiglia (Lf), quando il datore di lavoro è una persona fisica, e il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), utilizzabile da imprese e liberi professionisti.
Il nuovo Contratto di prestazione occasionale PREST.O, da non confondere con il lavoro occasionale autonomo, online e semplificato, è valido però solo per le imprese fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato, per un tetto massimo complessivo, per i committenti e per i prestatori, di 5.000 euro annui.
Una soluzione rispetto alla quale Confcommercio ha già mostrato una posizione più che critica.
Vediamo, comunque, come funziona.
Per ogni ulteriore chiarimento, puoi chiamare Confcommercio Umbria:
SERVIZIO RISORSA LAVORO
Tel. 075 5067149
E.mail: risorsalavoro@confcommercio.umbria.it
IL NUOVO CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Le imprese da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato (per il calcolo della forza aziendale si prende a riferimento il semestre precedente: dall’ottavo al terzo mese prima dell’attivazione del prestO. Esempio: attivo il PREST.O il 10 luglio, calcolo quanti dipendenti ho da novembre 2016 ad aprile 2017) potranno utilizzare prestazioni di lavoro occasionali e saltuarie di ridotta entità nel rispetto di alcune condizioni.
Nell’arco di un anno civile (dal 1° gennaio a 31 dicembre):
• Il COMMITTENTE
– non potrà retribuire con più di € 5.000 tutti i lavoratori occasionali (importi al netto dei contributi, premi assicurativi e costi di gestione).
• Il LAVORATORE OCCASIONALE:
– potrà ricevere sino ad un massimo di € 2.500 da ogni singolo committente ed entro i € 5.000 con riferimento a tutti i committenti.
– potrà rendere sino a 280 ore annue di prestazioni allo stesso committente.
Se il singolo lavoratore occasionale appartiene a categorie marginali, i compensi erogati sono computati nella misura del 75% ai fini del raggiungimento del tetto dei 5.000€ annui per il datore di lavoro.
Per categorie marginali intendiamo: pensionati – studenti con meno di 25 anni – disoccupati con rilascio della Did – percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazione di sostegno del reddito (come cassa integrazione o gli assegni erogati dal Fis).
In pratica, le imprese che utilizzano lavoratori delle categorie marginali possono stipulare contratti Prest.O fino ad un massimo di circa € 6.700 (cifra approssimativa calcolata per eccesso).
Esclusioni
Questo contratto non può essere utilizzato:
- (!) Con soggetti con cui il datore di lavoro ha in corso o ha cessato da 6 mesi rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
- Da imprese con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato
- Da Imprese edili e settori affini
- Nell’ambito di appalti d’opere e di servizi.
Per le imprese agricole, come gli agriturismi, il contratto può essere utilizzato solo con lavoratori appartenenti alle categorie marginali che non siano registrati negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Procedura
Il contratto dovrà essere concluso e comunicato con una procedura semplificata.
a) REGISTRAZIONE: Lavoratore e committente dovranno registrarsi alla piattaforma.
b) DEPOSITO PROVVISTA: L’impresa committente dovrà poi versare le somme desinate al pagamento della prestazione e degli oneri. Il versamento va fatto con F24 o altro mezzo predisposto dall’inps tramite la piattaforma. A seconda della forma di pagamento le somme sono utilizzabili entro 7 giorni dal versamento.
c) COMUNICAZIONI:
- PRENOTAZIONE: Almeno 1 ora prima andranno comunicati dati anagrafici del lavoratore – luogo – oggetto della prestazione – data, ora di inizio e fine prestazione, compenso. Il lavoratore riceverà notifica dall’Inps via sms o email.
- CONFERMA O MANCATA PRESTAZIONE: Entro 3 giorni dalla data in cui si sarebbe realizzata la prestazione va inviata la conferma o la revoca della dichiarazione di prenotazione.
(!) Si avvisa che il lavoratore può smentire la revoca del datore di lavoro confermando che la prestazione sia avvenuta. In tal caso il datore di lavoro può essere sanzionato per lavoro nero.
Gli adempimenti saranno possibili dal 10 luglio 2017 e potranno essere svolti anche dal consulente del lavoro o dal patronato.
Costi e pagamento del lavoratore
La misura oraria del compenso è di 9€ netti (salvo settore agricolo: compenso su retribuzione oraria stabilita dal ccnl) a cui si aggiungerà: la contribuzione previdenziale del 33%; la contribuzione inail del 3.5%, gli oneri gestionali al 1%. Si prevede quindi un costo orario lordo di circa 12.50€.
Se la prestazione giornaliera è continuativa, questa non potrà durare per più di 4 ore.
Il compenso minimo giornaliero è di € 36 anche qualora la durata della prestazione sia inferiore a 4 ore.
L’inps provvederà a procedere al pagamento del compenso a favore del lavoratore il giorno 15 del mese con accredito sul conto corrente o bonifico bancario domiciliato pagabile presso le Poste Italiane (in quest’ultimo caso gli oneri di pagamento del bonifico, 2.60€, sono a carico del lavoratore).
Sanzioni
In caso di violazione dei divieti previsti o dell’obbligo di comunicazione verrà commutata una sanzione amministrativa che va dai 500€ ai 2.500€ per singola prestazione giornaliera.
Nel caso poi non venisse rispettato il limite dei 2.500€ o delle 280 ore, il rapporto si trasforma in tempo pieno ed indeterminato.
Diritti del lavoratore
Il lavoratore occasionale avrà diritto all’assicurazione previdenziale (Gestione Separata), all’assicurazione INAIL contro infortuni e al riposo giornaliero (11 ore oltre le 6 ore lavorative) e settimanale (24 ore consecutive), alle pause (10 minuti oltre le 6 ore lavorative),da riproporzionare a seconda del lavoro effettivamente prestato; nonché alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Non si comprende ancora quanto estesa sarà la tutela: se, ad esempio, l’impresa committente dovrà procedere alla valutazione dei rischi o alla formazione.
Su quest’aspetto ma anche su altri legati alla maternità, malattia, indennità di disoccupazione nonché alla sicurezza sul luogo di lavoro è necessario attendere chiarimenti.
I compensi del prestatore sono comunque esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato, sono computabili per la richiesta o rinnovo permesso di soggiorno.
(Circolare INPS n.107 del 05 luglio 2017)
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