Istituita l’imposta sul consumo dei manufatti monouso in polimeri organici sintetici | Confcommercio

Istituita l’imposta sul consumo dei manufatti monouso in polimeri organici sintetici

Per arginare la crescente produzione di imballaggi e contenitori monouso di materie plastiche e la conseguente dispersione degli stessi nell’ambiente è stata istituita l’imposta sul consumo dei manufatti monouso - realizzati totalmente o parzialmente in polimeri organici sintetici - denominati MACSI.  

INFO:
 Sportello Ambiente Seac Confcommercio Umbria, Amanda Calisti, centr. 075 506711 - diretto 
075 5067146, a.calisti@confcommercio.umbria.it
, ambiente@confcommercio.umbria.it
martedì 7 Gennaio 2020 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Per manufatti si intendono quei prodotti che hanno, anche potenzialmente, la funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

Non rientrano nel campo di applicazione i dispositivi medici, i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali, quelli che risultino biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002 nonché i quantitativi di plastica riciclata contenuti nei MACSI.

Sono considerati MACSI anche i prodotti semilavorati impiegati nella produzione dei medesimi MACSI nonché quei dispositivi che consentono la chiusura (es. tappi), la commercializzazione o la presentazione (etichette) di MACSI.

Anche i citati prodotti semilavorati e dispositivi, per essere considerati MACSI, devono essere realizzati parzialmente o totalmente con l’impiego dei materiali plastici in polimeri organici sintetici. 

L’obbligazione tributaria nasce, a seconda dei casi, al momento della produzione dei MACSI, della loro importazione definitiva nel territorio nazionale o della loro introduzione nel territorio da altri Paesi dell’Unione europea.

I diversi soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sono: 

il fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando come materia prima o semilavorati altri MACSI sui quali l’imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche; 

il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio dell’attività economica, qualora gli stessi provengano da altri Paesi dell’Unione europea.

La misura dell’imposta è determinata e fissata in 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica (inizialmente era previsto 1 euro). 

 
L’imposta non è dovuta dal fabbricante qualora lo stesso ceda i MACSI per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero li esporti; qualora invece su tali MACSI sia stata già versata l’imposta nelle fasi precedenti alla cessione o all’esportazione, è previsto il rimborso del tributo versato. L’imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica contenuta nei MACSI che provenga da processi di riciclo. Qualora poi l’imposta risulti inferiore o pari a 10 euro, la stessa non deve essere versata e la relativa dichiarazione non deve essere presentata. 

 
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato tramite modello F24 con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. I soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno nominare un rappresentante fiscale per effettuare i necessari versamenti del tributo. Nell’ipotesi in cui i MACSI provengano da Paesi extra UE, l’imposta deve essere accertata e riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le medesime modalità previste per i diritti di confine. Si stabilisce, inoltre, che l’imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell’ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) n. 1186/2009.

La disposizione riconosce altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili (art. 1. commi 634- 658);
 

Per quanto riguarda il quadro sanzionatorio, è previsto che il mancato pagamento dell’imposta venga punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa non inferiore comunque a euro 500,00. In caso di ritardato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00. Per la tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione delle disposizioni e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00. 

 
INFO: Sportello Ambiente Seac Confcommercio Umbria, dott.ssa Amanda Calisti,
centr. 075 506711 – diretto 075 5067146, a.calisti@confcommercio.umbria.it, ambiente@confcommercio.umbria.it