Lavoro nero, le sanzioni diventano maxi
Il momento cruciale è quando ha inizio il rapporto di lavoro. Se in quel momento il datore di lavoro omette di effettuare la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, lo rende automaticamente irregolare e sommerso: a quel momento fa riferimento, dunque, la sanzione da applicare per il lavoro nero.
Le nuove sanzioni per lavoro nero:
- da euro 1.950 a euro 11.700 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro
- da euro 3.900 a euro 23.400 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni di effettivo lavoro
- da euro 7.800 a euro 46.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Queste sanzioni per lavoro nero sono ulteriormente aumentate del 20% in caso di impiego di:
- lavoratori stranieri
- minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni)
- percettori del reddito di cittadinanza
- lavoratori beneficiari dell’assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro.
Le maggiorazioni arrivano al 60% qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Competenza territoriale
In riferimento alla competenza territoriale ad adottare l’ordinanza ingiunzione, si prevede che nei casi di dissociazione tra sede legale (luogo di consumazione dell’illecito) e unità produttiva (luogo di accertamento dell’illecito), il personale ispettivo dovrà tramettere il rapporto ex art. 17 L. n. 689/1981 all’Ispettorato territoriale nel cui ambito di competenza è ubicata la sede legale, per la successiva adozione dell’ordinanza-ingiunzione.
Area Lavoro e Relazioni Sindacali Confcommercio Umbria
dott.ssa Martina Sacchetti – tel. 075 506711
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