Novità per Compro Oro e operatori professionali in oro | Confcommercio

Novità per Compro Oro e operatori professionali in oro

Dal 5 luglio, entra in vigore il decreto che introduce molte novità per tutti gli operatori professionali in oro.
venerdì 30 Giugno 2017 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Gli operatori che esercitano attività di compravendita nonché attività permutative di oggetti usati, realizzati in tutto o in parte di metalli preziosi comprendendo anche gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000 n.7, sono tenuti alla data di entrata in vigore del decreto previsto il 5 luglio 2017 ad adempiere alle previsioni normative contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92.

Gli adempimenti previsti 

Iscrizione con modalità telematiche al registro degli operatori istituito presso l’OAM- Organismo per la gestione degli Elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi – oltre ad essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza.
La mancata iscrizione al registro è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, oltre ad avviare la gestione del registro a carico dell’OAM, verranno stabilite le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Limitarsi ad effettuare operazioni in contanti sino a 500 euro. Per importi superiori è necessario l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva alle operazioni di compravendita di oggetti preziosi usati.

Identificare il cliente mediante un documento di identità in corso di validità.

Predisporre contestualmente all’operazione, una scheda, numerata progressivamente, recante:

  • i dati identificativi del cliente 
  • nome e cognome; 
  • luogo e data di nascita 
  • residenza anagrafica e domicilio ove diverso dalla residenza; 
  • estremi documento di identità; 
  • codice fiscale; 
  • sintetica descrizione dell’oggetto in ordine natura, quantità e qualità; 
  • indicazione della quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti da rilevarsi attraverso una fonte affidabile e indipendente; 
  • importo corrisposto ed estremi modalità di pagamento quando non effettuato in contanti (importo superiore ad euro 500,00);
  • due fotografie in formato digitale acquisite da prospettive diverse. 

La scheda va, altresì integrata con le informazioni relative alla destinazione dell’oggetto prezioso usato, trascorsi i dieci giorni del cd. fermo amministrativo o cautelare, completa dei dati identificativi:

  • di altro operatore compro oro o cliente a cui l’oggetto è stato ceduto; 
  • dell’operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l’oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione; 
  • delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l’oggetto è stato ceduto. 

Il decreto in questione non chiarisce se nelle fasi successive di cessione dei beni preziosi usati anche per le operazioni tra operatori del settore è prevista l’estensione di ulteriori dieci giorni del cd. “fermo amministrativo o cautelare”. La mancata identificazione del cliente è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di 1500 euro.

Rilasciare al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite a conclusione dell’operazione. 

Conservare i dati raccolti nonché copia della ricevuta rilasciata al cliente per 10 anni. 

A carico degli operatori si configura l’obbligo di segnalare all’UIF le operazioni sospette e affida a quest’ultimo, il compito di adottare specifici indicatori di anomalia per gli operatori commerciali mentre per gli operatori professionali in oro di cui alla legge 7/2000 sono sottoposti anche agli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette al pari degli intermediari bancari e finanziari

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO è estesa al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza che può adottare provvedimenti interdittivi dell’attività o la sospensione di quest’ultima, da 15 giorni a tre mesi, a seconda delle irregolarità o della violazione accertata. Restano fermi i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza sulla base della vigente normativa.

Le SANZIONI comportano:

  • una multa da 2.000 a 10.000 euro e la reclusione da sei mesi a quattro anni per l’esercizio abusivo dell’attività di compro oro senza iscrizione al Registro nazionale; 
  • una sanzione di 1.500 euro per la mancata comunicazione all’OAM; 
  • una sanzione da 1.000 a 10.000 euro per l’omessa identificazione del cliente; 
  • una sanzione da 5.000 a 50.000 euro per l’omessa segnalazione di operazione sospetta. 

INFO

Confcommercio Umbria
Settori Merceologici
Stefano Ragnacci
Tel. 0755067136 – Fax 075.5067177
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