Nuove regole in materia di prevenzione incendi per strutture ricettive all'area aperta | Confcommercio

Nuove regole in materia di prevenzione incendi per strutture ricettive all’area aperta

E' stato pubblicato in Gazzetta la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico ricettive all'aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

mercoledì 26 Marzo 2014 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

E’ stato pubblicato nella G.U. del 14 marzo u.s., il Decreto del  Ministero dell’Interno 28 febbraio 2014 contenente la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico ricettive in aria aperta – campeggi, villaggi turistici etc.- con capacità ricettiva superiore a 400 persone”.

Il decreto, che entrerà in il 13 aprile prossimo, ha la finalità di proteggere l’incolumità delle persone e la tutela dei beni contro i rischi d’incendio in modo da:

  • minimizzare le cause  d’incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti per assicurare il soccorso agli occupanti;
  • limitare la produzione e la propagazione dell’incendio all’interno  della struttura ricettiva
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • consentire ai soccorritori di operare  in condizioni di sicurezza.

Le disposizioni contenute nell’Allegato alla Regola tecnica si applicano alle strutture turistico ricettive di nuova realizzazione o a quelle già esistenti nel caso siano oggetto di interventi che comportino la loro completa ristrutturazione.

Le strutture turistico ricettive dovranno poi adeguarsi alle disposizioni di cui al Titolo I Capo II (Attività esistenti)  o, in alternativa, a quelle riportate nel Titolo II (Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio), salvo che siano in possesso di titoli abilitativi che riguardino anche la sussistenza dei requisiti antincendio rilasciati dalle autorità competenti, o qualora siano in corso lavori di pianificazione, realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco.

Per quanto riguarda le disposizioni transitorie viene specificato che le strutture turistico ricettive all’aria aperta dovranno adeguarsi secondo la seguente tempistica:

ADEGUAMENTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO I – CAPO II

  • entro tre anni dal termine previsto dal comma 4 dell’art. 11 del dpr 151/11 (con le proroghe intervenute il termine attuale è fissato al 7 ottobre 2014 e, quindi, l’adeguamento dovrà essere effettuato il entro il 7 ottobre 2017) per quanto riguarda le prescrizioni di cui ai punti:

11. (caratteristiche dell’area: distanze di sicurezza, accesso e sistemazione interna)

12. caratteristiche costruttive (resistenza al fuoco delle strutture)

14. attività accessorie (locali adibiti a depositi e depositi all’aperto; depositi di sostanze infiammabili; parcheggi all’aperto; punti fuoco)

15. servizi tecnologici (impianti elettrici)

16. mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (rete di naspi e idranti antincendio)

17. impianti di rivelazione, segnalazione e allarme (caratteristiche e sistema di allarme)

  • Entro il termine previsto dal comma 4 dell’art. 11 del dpr 151/11 per quanto riguarda le restanti disposizioni.

ADEGUAMENTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO II

  • entro tre anni dal termine previsto dal comma 4 dell’ art. 11 del dpr 151/11 per quanto riguarda le prescrizioni di cui ai punti:

B.3 comunicazioni

B.4 misure per l’allontanamento

B.5 misure di sicurezza relative all’azione di contrasto

  • Entro il termine previsto dal comma 4 dell’art. 11 del dpr 151/11 per quanto riguarda le restanti disposizioni e i sottopunti:

B.3.2 (presidio fisso, punto segnalazione emergenze, dispositivi di allertamento)

B.4.4 (segnaletica e planimetrie orientative, illuminazione di sicurezza delle vie di allontanamento, addetti all’esodo, prontezza di intervento)

B.5.1 (dotazioni di base, estintori per le aree di insediamento)

Entro ciascuna scadenza relativa a quanto sopra riportato dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività in base a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 151/11.

Per completezza d’informazione, si allega il testo integrale del provvedimento.

 

 NUOVE REGOLE IN MATERIA DI INCENDI