Nuovo DPCM e ordinanze regionali, come cambiano le regole anti-covid in Umbria | Confcommercio

Nuovo DPCM e ordinanze regionali, come cambiano le regole anti-covid in Umbria

L’Ufficio Area Normativa di Confcommercio Umbria ha elaborato una sintesi degli ultimi provvedimenti nazionali e regionali, che riguardano le imprese del commercio, turismo, servizi, professioni.
INFO: Area normativa Confcommercio Umbria, Michela Martini, tel. 075.506711, m.martini@confcommercio.umbria.it
lunedì 26 Ottobre 2020 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

DPCM 24 ottobre 2020

Le seguenti disposizioni si applicano a partire dal 26 ottobre e sono efficaci fino al 24 novembre 2020. Sostituiscono, modificandole in parte, le previsioni del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale.

Ecco le principali novità per le imprese del commercio, turismo, servizi, professioni.

Sono sospese le seguenti attività:

  • parchi tematici e di divertimento;
  • palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto
  • sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
  • feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
  • sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
  • convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Con riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite

  • dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  • dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • dalle 18.00 alle 6.00 è vietata la vendita di bevande alcoliche da asporto (ordinanza regionale n. 65);
  • è sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Alberghi e altre strutture ricettive
La ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive resta consentita senza limiti di orario limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro e nei limiti ed alle condizioni di cui sopra evidenziate.
 
E’ esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico nonché a tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
I NUOVI CARTELLI PER NEGOZI E PUBBLICI ESERCIZI

Ordinanze Regione Umbria nn. 65 e 68

Le precedenti disposizioni sono integrate con quelle previste dalle ordinanze della Regione Umbria, che hanno validità fino al 14 novembre 2020.

Nello specifico in Umbria nelle giornate di domenica sono chiusi:

  • tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare, di cui alle lettere f), g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 ad esclusione delle farmacie, edicole, tabaccherie e rivendite di generi di monopolio;
  • centri commerciali, outlet, “mall” o attività comunque denominate di cui all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10;
  • pubblici esercizi inseriti nei centri commerciali anche se dotati di accesso autonomo al pubblico;
  • è vietato l’esercizio nelle di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche ad eccezione della giornata del 1 novembre 2020 limitatamente al solo commercio al dettaglio di fiori e piante (codice ATECO G 47.76.10) esercitato in sede fissa o su aree pubbliche.

E’ vietata l’effettuazione da parte di soggetti privati e pubblici di iniziative ed eventi promozionali di prodotti alimentari, prodotti tipici e prodotti artigianali, nonché di ogni altro tipo di evento culturale, sportivo o sociale non esplicitamente riconducibile alle fattispecie consentite ai sensi del DPCM 13ottobre 2020 e del DPCM 18 ottobre 2020.

Distributori h 24
Sono chiusi dalle 21.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono alimenti e bevande, con affaccio sulla pubblica via.
A partire dalle 18.00 e fino alle 6.00 è comunque vietata la vendita tramite distributori automatici “h24” di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Tale misura non si applica ai distributori automatici che somministrano esclusivamente latte e acqua.