Obbligo pubblicazione contributi pubblici, da gennaio scattano le sanzioni
La norma europea sulla concorrenza impone a tutte le imprese di pubblicare tutti gli aiuti, sovvenzioni, crediti d’imposta ricevuti nell’anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata.
Se hai ricevuti aiuti e contributi pubblici devi pubblicarli entro il 31 dicembre 2023.
Se non hai un tuo sito o preferisci non pubblicare questi dati sul tuo sito, puoi pubblicarli nel sito dell’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA di appartenenza.
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COMPILA LA TABELLA DEI CONTRIBUTI RICEVUTI NEL 2022
COMPILA LA LETTERA DI INCARICO – OBBLIGO DI TRASPARENZA
Chi deve pubblicare i contributi ricevuti
Hanno l’obbligo di pubblicazione di contributi pubblici:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi i liberi professionisti.
Quali aiuti e contributi devono essere pubblicati
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, purché l’importo complessivo sia superiore a 10.000 € annui. Se la sommatoria dei singoli aiuti ricevuti non supera i 10.000 € complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione.
L’importo su base annua va conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati) e non sulla base della concessione. Pertanto, per l’anno 2022 (scadenza pubblicazione 31 dicembre 2023) dovranno essere considerati:
- aiuti e contributi concessi in anni precedenti, incassati nel 2022
- aiuti e contributi concessi ed incassati nel 2022.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. (ad esempio, Credito imposta beni strumentali).
La pubblicazione deve essere effettuata sul proprio sito internet aziendale; coloro che non ne dispongono possono provvedere alla pubblicazione nel sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali eventualmente aderiscono.
Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria possono indicare i contributi nella nota integrativa, all’interno del fascicolo di bilancio.
Dal 1° gennaio scattano le sanzioni
A far data dal 1° gennaio 2024 la norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
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