Parafarmacie, in Gazzetta ufficiale norme per preparazioni galeniche senza ricetta
Sono state pubblicate nella Gazzetta del 13 dicembre 2012 le norme che parafarmacie e corner della Gdo devono adottare qualora allestiscano preparazioni galeniche officinali.
Sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 13 dicembre 2012 le norme, previste dal decreto del Ministero della salute 8 novembre 2012, che parafarmacie e corner della Gdo devono adottare qualora allestiscano preparazioni galeniche officinali che non richiedono la presentazione della ricetta medica.
Questi devono osservare le “Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia” contenute nella vigente edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, nelle parti riferibili all’allestimento di tali preparazioni.
Tra gli obblighi previsti:il titolare dell’esercizio commerciale deve comunicare al Ministero della salute, alla Regione o Provincia autonoma, al Comune e alla Azienda sanitaria locale dove ha sede l’esercizio, l’inizio dell’attività di allestimento di preparazioni galeniche.
Fra i requisiti strutturali viene prevista la presenza di uno spazio dedicato alla vendita e alla conservazione dei medicinali ben indicato e separato dalle zone di vendita di prodotti diversi, inaccessibile al personale non addetto durante l’orario di chiusura al pubblico.
La disposizione degli spazi e degli arredi all’interno del locale deve, inoltre, garantire:
– l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio professionale ed iscritti al relativo ordine, anche in caso di accessibilità libera e diretta da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione;
-l’inaccessibilità agli altri medicinali da parte dei cittadini e del personale non addetto negli orari di apertura al pubblico;
– le insegne devono essere chiare e non ingannevoli e non possono includere l’emblema della croce, di colore verde. All’esterno dell’esercizio commerciale deve essere indicato, chiaramente e con evidenza, la tipologia di medicinali venduti. Non è consentita l’aggiunta di alcuna dicitura che possa indurre il cliente a ritenere che nell’esercizio sono venduti medicinali diversi dai medicinali di automedicazione.
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