Plastica monouso, dal 3 luglio scatta il divieto
Il divieto – previsto nella direttiva UE 2019/904 – riguarda: posate, piatti, bastoncini cotonati, cannucce, mescolatori per bevande e aste dei palloncini. E’ esteso anche ai prodotti di plastica oxodegradabile (plastiche alle quali vengono aggiunti, nel processo produttivo, additivi per accelerarne la frammentazione in frazioni minuscole per effetto della radiazione ultravioletta) e ai contenitori per cibo da asporto in polistirene espanso.
SCORTE: Le eventuali scorte potranno essere vendute anche dopo il 3 luglio, fino ad esaurimento.
Per i prodotti in plastica per i quali, invece, non esistono alternative, gli stati membri dell’Unione Europea dovranno mettere a punto piani nazionali, con misure dettagliate, per ridurre significativamente il loro utilizzo.
L’IMPATTO DELLA NUOVA NORMATIVA SUGLI OPERATORI ECONOMICI
COMMERCIANTI
Divieto assoluto di commercializzare determinati prodotti di plastica monouso:
- bastoncini cotonati, tranne i tamponi per uso medico. Sui cotton fioc e le microplastiche nei cosmetici, la normativa italiana ha già anticipato i contenuti della futura direttiva europea. L’Italia è stata il primo paese al mondo a vietare la produzione e la messa in commercio di cotton fioc, cioè non biodegradabili, a partire dal primo gennaio 2019, e poi, dal 2020, anche di cosmetici contenenti microplastiche;
- posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
- piatti;
- cannucce, tranne quelle per uso medico;
- mescolatori per bevande;
- aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
- prodotti di plastica oxodegradabile;
- contenitori per cibo da asporto in polistirene espanso.
In sostanza, è previsto un progressivo abbandono dei prodotti di plastica monouso fino al 2030, quando si pensa che saranno abbattuti del 90%.
Non è previsto, al momento, un divieto alla commercializzazione dei bicchieri in plastica monouso, anch’essi comunque destinati a scomparire dal mercato.
PRODUTTORI
Secondo il principio della “responsabilità estesa”, saranno chiamati a contribuire per coprire i costi di gestione e bonifica, come pure i costi delle misure di sensibilizzazione per una serie di prodotti:
- contenitori per alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
- contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi;
- prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale o per uso domestico e industriale;
- palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
- sacchetti di plastica in materiale leggero, ovvero borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron (definiti all’articolo 3, punto 1quater, della direttiva 94/62/CE). A livello nazionale la commercializzazione di tale prodotto è già vietata dal Decreto Legge Mezzogiorno (Cfr. D.L 20 giugno 2017 n. 91).
La produzione di contenitori per bevande in plastica monouso, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, dal 2024 saranno ammessi solo se i tappi e i coperchi resteranno attaccati al contenitore. A tal fine dovrà essere predisposta apposita norma armonizzata che definirà i parametri tecnici ai quali saranno chiamati a uniformarsi.
Sportello Ambiente
Seac Confcommercio Umbria
dott.ssa Amanda Calisti
075.506711
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