Prestazioni occasionali, chi ha l’obbligo di comunicazione preventiva
Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno fornito le indicazioni relativamente alla comunicazione obbligatoria PREVENTIVA (ovvero da inoltrare al momento dell’incarico e prima dello svolgimento della prestazione) dei rapporti di lavoro autonomo occasionale (art 2222 c.c.), introdotta dall’art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Sono esclusi da tale obbligo le co.co.co, le cosiddette prestazioni occasionali (nuovi voucher), i contratti di lavoro autonomo con partita Iva, i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale”.
DOPPIO BINARIO PER EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE
Da lunedì 28 marzo 2022, è disponibile la nuova piattaforma per la comunicazione obbligatoria dei lavoratori occasionali introdotta con l’art. 13 d.l 146/2021 conv da L. n. 215/2021 (cosiddetto Decreto Fiscale).
La piattaforma è accessibile dal sito https://servizi.lavoro.gov.it/ tramite SPID e CIE. Se non hai lo SPID, puoi prenotare il servizio SPID di Confcommercio Umbria. E’ sufficiente CLICCARE QUI!
E’ possibile utilizzare anche la posta elettronica quale mezzo per comunicare l’attivazione del lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente territorialmente: ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it – ITL.Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it
L’Ispettorato del lavoro informa che eventuali verifiche, anche a campione, da parte delle sue strutture territoriali saranno prioritariamente effettuate nei confronti dei committenti che faranno uso della posta elettronica anziché della applicazione telematica. Si consiglia pertanto l’utilizzo dell’applicazione.
CHI DEVE FARE LA COMUNICAZIONE
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o anche avviati prima e ancora in corso alla data del 21 dicembre 2021.
Per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della Nota, la comunicazione andrà eseguita prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
La sanzione per comunicazione omessa o ritardata, è fissata in misura pari ad € 500 ad € 2500 per lavoratore senza possibilità di diffida.
Servizio Lavoro e Paghe Confcommercio Umbria
Tel. 075 506711
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