Prodotti ortofrutticoli: nuove regole UE per etichettatura e conformità
A partire dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il Regolamento UE 2429/2023 che introduce nuove disposizioni in materia in materia di etichettatura, qualità e conformità per i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati destinati alla commercializzazione.
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Tra le novità introdotte dal regolamento c’è l’obbligo di indicare in modo chiaro ed inequivocabile, il paese di origine sia per i prodotti freschi sia per i trasformati (frutta secca, uva passa e banane mature).
Per tutte le imprese che, nella fase successiva a quella della produzione primaria, confezionano e/o commercializzano frutta e verdura, vige l’obbligo di iscrizione alla B.N.D.O.O., la Banca Nazionale Degli Operatori Ortofrutticoli, con procedura online accedendo al sito www.agea.gov.it.
SONO ESONERATI dall’obbligo di iscrizione alla B.N.D.O.O. Banca Nazionale Degli Operatori Ortofrutticoli gli IMPRENDITORI AGRICOLI:
- che vendano, consegnino o avviino prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d’imballaggio o deposito, situati nell’ambito nazionale di produzione;
- che avviino esclusivamente i prodotti ortofrutticoli ad impianti di trasformazione;
- che cedano nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest’ultimo;
- associati ad organizzazioni di produttori o cooperative, che conferiscano esclusivamente prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
- non associati ad organizzazioni di produttori o cooperative, con volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione specifica o generica.
- che vendano direttamente i loro prodotti su mercati (definiti dal D.M. 20 novembre 2007), riservati esclusivamente ai produttori.
Sono inoltre esclusi i seguenti OPERATORI:
- cooperative che conferiscano esclusivamente prodotti alle organizzazioni dei produttori per la commercializzazione;
- imprenditori di centri di deposito che avviino prodotti ortofrutticoli verso i centri di confezionamento e di imballaggio, all’interno dell’ambito nazionale di produzione;
- strutture della G.D.O. (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita) con un volume annuo di prodotto commercializzato del reparto ortofrutticolo inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’IVA;
- dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’IVA;
- persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli, consiste esclusivamente nel trasporto delle merci (trasportatori);
- persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consistano nella sola commercializzazione, in ambito nazionale, di prodotti destinati alla trasformazione industriale, o destinati all’alimentazione animale o ad altri usi non alimentari.
C.A.T. Ambiente e Sicurezza – SEAC SRL CONFCOMMERCIO UMBRIA
Servizio Igiene degli Alimenti
Marina Sisti – Tel. 075.506711
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