Regime dei Minimi ultimi chiarimenti con circolare Agenzia Entrate
Dal 1° gennaio scorso il nuovo regime agevolato si applica ai contribuenti che iniziano una nuova attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007
Dal 1° gennaio scorso il nuovo regime agevolato si applica ai contribuenti che iniziano una nuova attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Chi inizia un’attività e presume di rispettare i requisiti previsti per l’applicazione del regime, ha l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività da presentare, con modello AA9. I contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2012 e hanno già aperto la partita Iva senza fare alcuna comunicazione, possono presentare la dichiarazione di variazione dati, con modello AA9, entro 60 giorni dall’emanazione della circolare, cioè entro il 30 luglio 2012, senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo.
L’accesso al regime di favore è precluso a coloro che vogliono avviare l’attività nello stesso ambito professionale e rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento. E’ il caso, ad esempio, di un medico lavoratore dipendente specializzato in ortopedia, che vuole avviare un’attività libero-professionale in un’altra branca della medicina, che però copre lo stesso bacino d’utenza del lavoro precedente. La preclusione non opera se il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Né impedisce l’accesso al regime la circostanza di aver svolto nell’anno precedente prestazioni occasionali, in quanto le stesse, costituendo redditi diversi, non sono produttive di reddito di lavoro autonomo o d’impresa.
Chi ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e vuole passare, dal 1° gennaio 2012 al regime fiscale di vantaggio, per il periodo precedente non è tenuto ad alcun specifico adempimento se, fino al 31 dicembre 2011, ha applicato il regime dei minimi. Chi, invece, applicava il regime ordinario, deve presentare il quadro VO della dichiarazione Iva insieme a quella dei redditi, senza ulteriori adempimenti. Nel caso in cui, invece, i contribuenti avessero applicato fino al 31 dicembre 2011 il regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (Legge 388/2000) per la revoca dell’opzione basta solo presentare la dichiarazione di variazione dati.
I contribuenti possono abbandonare il nuovo regime optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’Iva nei modi ordinari tramite comportamento concludente e successiva comunicazione tramite il quadro VO della dichiarazione annuale Iva. Così pure in caso di inizio attività, quando non si intende fruire del nuovo regime. A differenza del vecchio regime dei minimi, una volta esercitata la scelta di lasciare la nuova disciplina fiscale di vantaggio, non si può più tornare indietro.
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