Sacchetti di plastica non biodegradabili, sanzioni anticipate al 1° gennaio 2013 | Confcommercio

Sacchetti di plastica non biodegradabili, sanzioni anticipate al 1° gennaio 2013

E’ stato anticipato (con il Decreto Sviluppo bis) al 1° gennaio 2012 il termine di decorrenza delle sanzioni amministrative pecuniarie inerenti al divieto di commercializzazione di sacchi di plastica, non biodegradabili, per l'asporto delle merci, finora fissato al 31 dicembre 2013.

venerdì 26 Ottobre 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Sacchetti di plastica, vietati dal 1° gennaio prossimo. Ma con una piccolo margine di incertezza. Vediamo perché. Il Decreto Sviluppo bis ha anticipato al 31 dicembre 2012 il termine di decorrenza delle sanzioni amministrative pecuniarie inerenti al divieto di commercializzazione di sacchi di plastica, non biodegradabili, per l’asporto delle merci, prima fissato al 31 dicembre 2013.
Il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci è stato introdotto nel 2009 e più volte nel tempo prorogato. Tutto chiaro, dunque? Non al 100%, perché l’Unione Europea ha inviato una lettera di richiamo all’Italia, in cui in sostanza rimprovera il nostro paese di avere esagerato. Il divieto italiano alla circolazione dei sacchetti con spessore inferiore ai 60 micron non sarebbe insomma giustificato, perché il nostro Paese non può vietare la circolazione di un bene conforme agli standard europei degli imballaggi. Bruxelles  invita se mai l’Italia  a disincentivare l’utilizzo dei sacchetti di plastica usando la leva fiscale.
Che cosa succede allora? Al ministero dell’Ambiente stanno valutando tutte le vie d’uscita. Dal cambiamento della legge, entrata in vigore la scorsa primavera, fino al muro contro muro con Bruxelles. Nell’attesa che si chiarisca la situazione, al momento in cui scriviamo resta una certezza: da gennaio chi commercializza sacchetti di plastica fuori norma (con spessore inferiore ai 60 micron) dovrà pagare dai 2.500 ai 100 mila euro.
Il Decreto Sviluppo infatti ha ribadito la permanenza del divieto precisando che le uniche due tipologie di buste che possono essere commercializzate sono:
– sacchi  monouso per l’asporto di merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata (UNI EN 13432:2002);
– sacchi riutilizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi; oppure che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati ad altri usi. Questa seconda tipologia di sacchetti deve inoltre contenere una percentuale di plastica riciclata pari al 30% per i sacchi ad uso alimentare e del 10% per gli altri sacchi.
A partire dal 1° gennaio 2013, quindi, in caso di commercializzazione di sacchetti non conformi agli standard Ue, scatteranno le sanzioni amministrative pecuniarie (da 2.500 a 25.000 euro), aumentate fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarderà quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.
A questo punto, in vista della prossima scadenza, Confcommercio invita tutti gli operatori commerciali a porre attenzione al momento dell’acquisto della fornitura di sacchi biodegradabili.