Saldi si parte il 5 gennaio | Confcommercio

Saldi si parte il 5 gennaio

Le vendite di fine stagione, più comunemente conosciute come “saldi”, potranno essere effettuate dal 5 gennaio al 5 marzo 2012.

lunedì 10 Dicembre 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Le vendite di fine stagione, più comunemente conosciute come “saldi”, potranno essere effettuate dal 5 gennaio al 5 marzo.
I saldi, possono essere effettuati dagli esercenti che commercializzano i seguenti prodotti:
· Generi di vestiario e abbigliamento in genere;
· Accessori per l’abbigliamento e la biancheria intima;
· Calzature, pelletteria, articoli di valigeria e da viaggio;
· Articoli sportivi;
· Confezioni e prodotti tipici natalizi e pasquali al termine dei relativi periodi.
Gli esercenti non sono più tenuti ad effettuare alcuna comunicazione al Comune.
Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico con le sole diciture “vendite di fine stagione” o “saldi”.
Sulla merce va indicato:
· Il prezzo originario;
· Lo sconto espresso in percentuale;
· Il prezzo finale di vendita.

Si ricorda che il prezzo deve essere esposto in modo ben leggibile e i caratteri devono essere almeno 1,5 cm.
Le merci vendute a saldo debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano poste in vendita alle condizioni ordinarie, in caso contrario tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più favorevoli.
Si ricorda, infine, che è fatto divieto tassativo di oscurare le porte a vetri, le finestre o le vetrine con manifesti, cartelloni o altro espediente che impedisca la completa visione dei locali dall’esterno.

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo Confcommercio ricorda alcuni principi di base:
Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (artt. 128 e ss. del Codice del Consumo d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.
Si ricorda infine che l’esposizione sulle vetrine dei cartelli con scritte come “saldi” può comportare l’assoggettamento dell’imposta sulla pubblicità. Infatti secondo quanto disposto dal D.Lgs. 507/1993, art. 17 per usufruire dell’esenzione al pagamento dell’imposta di pubblicità i cartelli o locandine non devono superare la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.