Sanificazione e adeguamento dei luoghi di lavoro, al via il credito d’imposta
INFO: Responsabile Fiscale Seac Confcommercio - Nicoletta Censi - Tel. 075.506711 - n.censi@confcommercio.umbria.it
Con una recente circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo in merito ai crediti d’imposta introdotti dal decreto “Rilancio” per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 e per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Contestualmente alla Circolare, l’Agenzia ha emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta e delle modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito.
I destinatari dei suddetti crediti d’imposta possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione anche parziale degli stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
La comunicazione relativa al credito d’imposta per l’adeguamento può essere presentata dal 20 luglio 2020.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili
Per accedere ai crediti d’imposta, i beneficiari devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello approvato, con cui è possibile indicare le spese relative ad uno oppure ad entrambi i crediti d’imposta. La Comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Per quanto riguarda il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, il provvedimento prevede che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021, disponendo che il relativo credito d’imposta possa, comunque, essere utilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle spese complessive risultanti dalla Comunicazione, fino all’ammontare massimo di spesa di 80.000 euro, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, dal giorno lavorativo successivo alla ricezione della relativa Comunicazione e, in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La cessione del credito in parola può essere effettuata a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la relativa Comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della Comunicazione stessa.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
Per quanto concerne il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, il provvedimento prevede che la comunicazione delle spese ammissibili debba essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60% delle spese complessive risultanti dalla Comunicazione validamente presentata, fino ad un importo massimo di 60.000 euro.
Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari, fino all’importo massimo fruibile, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, oppure in compensazione, tramite modello F24 che dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Controlli
Il provvedimento dispone che, anche in caso di cessione dei crediti d’imposta, restano fermi i poteri dell’amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all’accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari.
I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.
Pertanto, nello svolgimento dell’ordinaria attività di controllo l’amministrazione finanziaria verificherà:
- in capo al beneficiario originario, l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
- in capo ai cessionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.
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