Sicurezza, nuove regole per la formazione
Le principali novità dell’accordo recentemente sancito per la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti.
L’accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei componenti dell’impresa familiare. Inoltre, è stato sancito l’accordo che disciplina i contenuti e le modalità di espletamento del percorso formativo dei datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Nel dettaglio, ecco le principali novità:
FORMAZIONE DEI LAVORATORI:
- Soggetti coinvolti: Il datore di lavoro ha l’obbligo di formare tutti i lavoratori. Tale obbligo per i neo assunti deve precedere l’inserimento in azienda, ove ciò non sia possibile l’avvio della formazione deve essere contestuale e conclusa entro 60 gg.
- Modalità, organizzazione e requisiti dei docenti: la formazione potrà svolgersi internamente ed esternamente all’’azienda anche con modalità e-Lerning. Per ogni attività formativa andrà redatto uno specifico progetto individuando il responsabile della formazione, i nominativi dei docenti, il numero massimo dei partecipanti, il registro presenze e la declinazione degli specifici contenuti. I docenti inoltre dovranno dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Si prevede una presenza obbligatoria per il 90% delle ore di formazione prevista.
- Durata: la formazione ha dura differente a seconda del comparto di appartenenza dell’azienda. In particolare è articolata in una formazione generale di 4 ore comune a tutti i settori produttivi, e una formazione specifica della durata di 4 ore per i settori a basso rischio, 8 ore per il rischio medio e 16 per i settori della classe di rischio elevata. La formazione specifica andrà ripetuta ogni qual volta ci sia un cambio di mansione o l’introduzione di nuove attrezzature, limitatamente alle modifiche introdotte nel processo produttivo.
- Aggiornamento: con cadenza quinquennale tutti i lavoratori dovranno partecipare a corsi di aggiornamento della durata minima di 6 ore.
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